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REGOLAMENTO KOSMOS LEAGUE

CALCIO A 5 - PARTE 2


10/11/2017

Comunicazioni

Regolamenti
Art. 20
 
Persone ammesse nel recinto di giuoco
1. Per le gare organizzate dalla Kosmos sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
 
1. un dirigente accompagnatore ufficiale;
2. il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda;
 
1. i calciatori di riserva.
 
TITOLO II
 


NORME DI COMPORTAMENTO
 


Art. 21
 
Doveri e obblighi generali
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento della Kosmos League Calcio a 5, sono tenuti all'osservanza delle norme e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
 


 
Art. 22
 
Applicabilità e conoscenza delle regole
 
1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti della Kosmos , gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva. Per ogni aspetto non presente in questo regolamento, si fa riferimento al N.O.I.F. (NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.)







Art. 21
 
Doveri e obblighi generali
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento della Kosmos League Calcio a 5, sono tenuti all'osservanza delle norme e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
 


 
Art. 22
 
Applicabilità e conoscenza delle regole
 
1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti della Kosmos , gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva. Per ogni aspetto non presente in questo regolamento, si fa riferimento al N.O.I.F. (NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.)
 
 
Art. 23
 
Responsabilità delle persone fisiche Responsabilità delle società
 
1. Le persone fisiche soggette all’ordinamento della Kosmos  sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
 
2 Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
1. In caso di gravi atti di violenza, l’organizzazione, su richiesta delle autorità competenti o delle parti lese metterà a disposizione tutto il materiale audiovisivo e documentale in suo possesso.
 

 
 
Art. 24


Responsabilità per comportamenti discriminatori
1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
 
1. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno cinque giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato.
 
 
I dirigenti, i tesserati di società, che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a due mesi.
 
 
 

 

 
SANZIONI
 


Art. 25
 
Poteri disciplinari
1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
 
 


Art. 26
 
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
 


1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-6, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole

 
Art. 27
 Sanzioni a carico di dirigenti, e tesserati delle società
 
1. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
 
a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
 
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
 
d) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
 
1. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva si procede secondo la seguente progressione:
 
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; - successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
 
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
 
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
 
Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva.
1.  Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
 
1.  La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell’art. 13, comma 4 e 5. 6. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega:
 
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
 
nei play off – play out della Serie A i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo della giustizia sportiva.
 
nelle fasi finali dei campionati di Serie B e di Serie C i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo della giustizia sportiva.
la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi
sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo
 
 
Art. 28
 Esecuzione delle sanzioni
 
Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo di pubblicazione del comunicato ufficiale.
 
Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica.
 
1. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
 
 
 
ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
 
Art.  29
 Organi della giustizia sportiva
Gli Organi della giustizia sportiva previsti dallo Statuto della Kosmos agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà ,riservatezza e imparzialità
 
Art. 30
 Giudici sportivi
 
1. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalla Kosmos
 
1. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro.
 
Ogni eventuale ricorso deve essere presentato dalla squadra interessata entro le ore 20.00 della domenica della settimana che si va concludendo, in forma scritta, consegnata a mano e accompagnata dal versamento di € 15 a titolo di tassa reclamo. In caso di accoglimento del reclamo la tassa verrà restituita.
 
NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO
 
Art. 31
 Reclami di parte e ricorsi di Organi della Kosmos
1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
 
 
 Art. 32
Mezzi di prova e formalità procedurali
 
1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.
1.1. I rapporti dell’arbitro e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
 
1.2. Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena  garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.
 
2. Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.
 
I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi.
Quando il procedimento sia stato attivato d’iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.
Per tutto quanto non previsto e contenuto nel presente regolamento si farà riferimento al regolamento di gioco del calcio a 5 edizione 2015 per quanto riguarda la parte sportiva e alle NOIF per quanto concerne la parte organizzativa e disciplinare.

Art 33. Presenze Fasi finali 

Per poter prendere parte alle fasi finali ( play off - play out) ogni giocatore deve aver disputato almeno 3 gare . Le partite vinte o perse a tavolino la presenza non viene convalidata tranne che per l ultima giornata di campionato . 

Art 34 . Formula del torneo . 
Serie A 
Le prime 4 classificate ( serie A ) andranno a fare il play off scudetto 1 vs 4 - 2 vs 3 con partite di andata e ritorno tranne la finale . 
L ultima classificata retrocede in Serie B 
Penultima e terzultima andranno a fare il play out con partita andata e ritorno 

Serie B 
Le Prime due classificate accederanno in serie A . 
3-4-5-6 andranno a fare il play off 
3 vs 6 
4 vs 5 
Partite di andata e ritorno 
Le vincenti dei scontri diretti approderanno in serie A 

L ultima classificata retrocede in Serie C 

Penultima e terzultima play out andata e ritorno . 

Serie C 
Le Prime due classificate accederanno in serie B . 
3-4-5-6 andranno a fare il play off 
3 vs 6 
4 vs 5 
Partite di andata e ritorno 
Le vincenti dei scontri diretti approderanno in serie B 
 
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